Modificazioni statuto associazioni non riconosciute in assenza del notaio |
Scritto da Redazione Toscana
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Domenica 01 Novembre 2020 17:50 |
Cari Confratelli e Consorelle,
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n.10980 emanata il 22 ottobre 2020 è intervenuto per chiarire quale possa essere la forma dell'atto in caso di variazioni dello statuto effettuate da un’associazione non riconosciuta. Il Ministero afferma che le associazioni non riconosciute il cui statuto sia stato redatto per atto pubblico possono modificare lo stesso atto anche tramite una scrittura privata, senza cioè l'intervento del notaio. Ciò è applicabile a condizione che non sia l'atto costitutivo o lo statuto stesso dell'associazione a prevedere espressamente la necessità della forma dell'atto pubblico.
La circolare prosegue chiarendo che l'utilizzo del quorum semplificato costitutivo e deliberativo per le assemblee per le modifiche statutarie, ammissibili fino al 31 ottobre 2020, e solo in caso di inserimento nello statuto delle norme inderogabili (o all'introduzione di clausole volte ad escludere l'applicazione di nuove disposizioni derogabili) previste dal codice del Terzo settore, non viene consentito qualora lo statuto non preveda differenze nei quorum tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie1. In tal caso le stesse maggioranze previste dallo statuto dovranno essere rispettate a pena d'invalidità delle sedute.
Per eventuali chiarimenti potete inviare una mail a oppure contattare gli uffici al numero telefonico 0553261361.
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1 Ad esempio, qualora lo statuto prevedesse per ogni tipo di assemblea un quorum costitutivo di 3/4 degli associati e un quorum deliberativo a maggioranza dei presenti, non varrebbero le modalità semplificate previste dalla norma e dovrebbero essere utilizzate le previsioni statutarie.
Fraterni saluti
Il Direttore
Gianluca Staderini
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