Home Notizie News Nota Ministero della Salute - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Sei sul VECCHIO SITO. Non più mantenuto e aggiornato.  Qui puoi trovare tutti i vecchi contenuti non presenti sul nuovo sito.Per il Nuovo sito segui il link www.misericordietoscana.it
Nota Ministero della Salute - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Scritto da Redazione Toscana   
Sabato 16 Gennaio 2021 11:49

Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – Integrazione.
 
Sono giunte al Ministero della Salute numerose richieste di chiarimenti in merito alla circolare del 23/06/2020 (prot. n. 21859) alla luce delle disposizioni normative dettate dagli ultimi DPCM del 3 novembre e del 3 dicembre 2020. Pertanto, il presente documento costituisce un’integrazione utile ad armonizzare le procedure in oggetto con la finalità di renderle uniformi su tutto il territorio nazionale: infatti, circa l’organizzazione e prosecuzione dei corsi di primo soccorso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), numerose realtà territoriali e regionali ne hanno disposto la sospensione alla luce dell’attuale situazione pandemica e nel rispetto delle restrizioni alla formazione descritte nei citati DPCM.
Fatti salvi i numerosi protocolli redatti per l’esecuzione in sicurezza dei corsi suddetti, si rammenta la necessità che gli stessi continuino ad essere svolti, soprattutto con la finalità di rispondere agli obblighi normativi previsti principalmente dal decreto legislativo 81/2008.
 
A tal riguardo, va innanzitutto considerato l’art 15, lettera u), laddove tra le misure generali di tutela si includono le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; l’art 18 alla lettera b), dispone che il datore di lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; e, come previsto alla lettera i), di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.
Al fine di rispondere ai suindicati obblighi normativi, il datore di lavoro, nel formare i propri dipendenti designati per le attività di primo soccorso deve strutturare i più idonei percorsi tra i quali si annovera il corso BLS-D. Pertanto i corsi in oggetto, con le cautele del caso, e con le specifiche di sicurezza anti-contagio fornite dalle summenzionate circolari, devono essere organizzati e svolti anche nella presente fase pandemica, affinché il datore di lavoro possa svolgere a norma di legge la propria sorveglianza in materia di tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro.
I corsi di formazione per il primo soccorso – BLSD sono pertanto assimilabili a quelli consentiti dal DPCM 3 dicembre 2020, art. 1, comma 10, lettera s).
Va altresì specificato che la formazione continua del personale sanitario dei sistemi di emergenza territoriale non può essere sospesa o rimandata, per evidenti motivi di mantenimento della capacità operative; per di più, il possesso del titolo rilasciato a fine corso rappresenta per alcuni profili professionali requisito necessario per la presa di servizio.
Il rischio da COVID-19 si è andato ad aggiungere ad altri fattori quali le malattie cardiovascolari, che rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro paese, essendo responsabili del 35% di tutti i decessi; per tale motivo si ritiene che la formazione al primo soccorso sia necessaria anche per i soccorritori laici, che rappresentano i “first responder” nelle situazioni di emergenza.
La fase dell'addestramento alle abilità tecniche e manuali della RCP (rianimazione cardiopolmonare), può avvenire soltanto “in presenza,” considerata l’irrinunciabile esigenza di praticare in modo diretto le manovre di Basic Life Support su simulatori. Tra tutte le misure di contenimento del contagio previste nella circolare del 23 giugno, si sottolinea l’importanza che i direttori dei Centri di formazione mantengano un registro con i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica di ogni discente ai fini di poter implementare un’adeguata attività di contact tracing in caso di contagio scoperto dopo il corso; ovviamente sarà necessario comunicare al discente la necessità/obbligo di informare il Centro di formazione in caso sviluppi sintomi sospetti o positività al tampone fino a 14 giorni dopo il corso. Queste attività di “tracciamento” ai fini del contenimento di eventuali nuovi focolai di COVID-19 sono volte anche a rassicurare i discenti.
Si sollecita la diffusione della presente nota integrativa e della Circolare del 23 giugno in ogni forma possibile.
(http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74572&parte=1%20 &serie=null).

Il Direttore generale f.to (*)
    Prof. Giovanni Rezza
 
* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”