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Contributi pubblici, obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 2021
Scritto da Redazione Toscana   
Martedì 15 Giugno 2021 12:30
Cari Confratelli e Consorelle,

la Federazione delle Misericordie della Toscana, ricorda che entro il 30 giugno 2021 è obbligatoria la pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nel 2020, obbligo introdotto dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017.

La pubblicazione dev’essere effettuata sui propri siti internet o analoghi portali digitali (ad es. pagina "facebook"). La pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa: in tal caso potete inviare una mail a utilizzando i fac-simile presenti sulla pagina del sito www.misericordie.org. Si evidenzia che, rispetto al passato, non risulta più obbligatoria la pubblicazione delle somme ricevute a seguito di contratti di fornitura di beni e servizi caratterizzati da contributi a titolo di corrispettivo nonché quelli derivanti da un risarcimento dovuto dalla pubblica amministrazione. Risulta ora obbligatoria quindi la pubblicazione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati da pubbliche amministrazioni nell'esercizio precedente di importo superiore a 10.000 euro, anche cumulando i singoli contributi ricevuti. Il criterio da utilizzare è il criterio di cassa, ovvero gli incassi ricevuti dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
 
In caso di vantaggi economici può esserci il caso che non si conosca il valore di quanto dato in uso o a titolo di comodato dalla pubblica amministrazione. In tali casi, ai fini della valutazione della soglia di € 10.000 che rende obbligatoria la pubblicazione, si dovrà indicare il valore del bene dichiarato dall'ente pubblico che lo ha attribuito.

Devono essere pubblicati almeno le seguenti informazioni:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio (associazione);
b) denominazione del soggetto che lo ha erogato (pubblica amministrazione);
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale (motivazione del contributo ricevuto).
 
ATTENZIONE: A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
 
Per chiarimenti potete inoltrare un quesito alla mail oppure telefonare al n. 0553261361.
 
Un fraterno saluto.

     Il Direttore
Gianluca Staderini